Senza il Documento di Valutazione dei Rischi, il rapporto i lavoro è automaticamente da considerarsi a tempo indeterminato
Il datore di lavoro che non ha redatto il documento di valutazione dei rischi “rischia” di dover assumere a tempo indeterminato i collaboratori assunti a tempo determinato.
Infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett c), D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente (o “a chiamata”) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (d.lgs.81/08).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, che alleghiamo, ha confermato le disposizioni a suo tempo fornite con le circolari 18 e 20 del 2012, in base alle quali la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della suddetta norma comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
La circolare riporta anche la giurisprudenza del caso. Tale conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, anche se formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro "atipico" ne comporta la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., con conseguente conversione dello stesso nella "forma comune" di contratto di lavoro subordinato.
L’orientamento della Suprema Corte è tale per cui la mancanza del documento di valutazione dei rischi comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma "sanzionatoria" espressa.
Tuttavia, la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione.
In conclusione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel confermare le sue indicazioni, ammette che la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto subordinato a tempo indeterminato potrà essere a tempo parziale proprio in ragione del principio di effettività delle prestazioni.
Al seguente link potrete trovare la lettera circolare dell'Ispettorato del Lavoro:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-lettera-circolare-15032018-precisazioni-intermittente.pdf